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Statuto della Fondazione di culto e religione
“Ritiro San Pellegrino” (1975)
Art. 1.
La Fondazione di Culto e Religione “Ritiro di San Pellegrino”, secondo
lo spirito del fondatore e le esigenze pastorali e religiose, attende
alla formazione religiosa, morale e professionale della gioventu',
continuando ed attuando l’opera iniziata l’8 Maggio 1840 dal sacerdote
bolognese Don Camillo Breventani.
Art. 2.
La Fondazione ha sede in Bologna, Via S. Isaia n. 79.
Art. 3.
Scopo della Fondazione e' di educare ed istruire cristianamente
giovani e ragazze della Diocesi e della Regione, avviandoli ad una
attivita' professionale, in modo da inserirli nella societa' dopo
averli cristianamente qualificati.
Art. 4.
L’attivita e le iniziative promosse dalla Fondazione saranno prevalentemente
orientate e ordinate ad inculcare nei giovani una visione profondamente
ispirata alla fede cristiana, della propria vita e del proprio inserimento
nella comunita ecclesiale e civile.
A tal fine la Fondazione promuovera' opportuni corsi di formazione
religiosa e morale e convenienti forme di vita comunitaria.
Art. 5.
Alla realizzazione delle iniziative la Fondazione provvede mediante
redditi del proprio patrimonio, offerte, contributi e liberalita'.
Art. 6.
La Fondazione e' retta da un Consiglio di Amministrazione, composto
di cinque membri scelti, tra persone competenti, dall’Ordinario
Diocesano di Bologna.
I membri restano in carica 5 anni, e possono essere rieletti.
Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i Consiglieri il Presidente
e il Vice Presidente, i quali dovranno essere confermati dall’Ordinario
Diocesano. Entrambi resteranno in carica per 5 anni, e potranno
essere riconfermati per nuova nomina.
Il Presidente designa tra i Consiglieri il Segretario.
Art. 7.
Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente in via
ordinaria una volta ogni trimestre. In via straordinaria, ogni volta
che se ne presenti la necessita', a giudizio del Presidente o su
richiesta di almeno due Consiglieri.
Le adunanze sono valide e legali quando intervengono almeno tre
Consiglieri.
Art. 8.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parita'
il Presidente, o chi ne fa legittimamente le veci, avra' voto doppio.
Le delibere diventano esecutive solo dopo l’approvazione scritta
dell’Ordinario Diocesano.
Art. 9.
Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di adottare tutti i
provvedimenti necessari per la vita e l’amministrazione della Fondazione.
In particolare gli compete:
a) accettare liberalita' (donazioni, eredita', legati, ecc.);
b) deliberare acquisti, vendite, permute, mutui attivi e passivi,
costruzioni e quanto altro inerente alle finalita' della Fondazione.
II Consiglio dovra' compilare entro il 31 dicembre di ogni anno
il bilancio preventivo dell’anno seguente, ed entro il 31 marzo
il bilancio consuntivo dell’anno precedente; e presentarli per l’approvazione
all’Ordinario Diocesano, entro il 30 aprile.
Art. 10.
Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del Consiglio;
rappresentare giuridicamente la Fondazione; adottare, in casi di
urgenza e per il bene della Fondazione, sempre previa approvazione
dell’Ordinario Diocesano, i provvedimenti del caso, di cui e pero'
tenuto a riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione.
Art. 11.
In caso di malattia prolungata o altro impedimento, il Presidente
e' sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente.
Art. 12.
In caso di cessazione della Fondazione, il patrimonio della medesima,
estinte le passivita', sara' devoluto dall’Arcivescovo – pro tempore
– di Bologna ad altri Enti che perseguano scopi analoghi a quelli
della Fondazione.
Art. 13.
Tutto quanto non e previsto dal presente Statuto sara' regolato
dalle vigenti norme canoniche e civili in materia.
(Delibera n. 7, verbale CdA del 16 luglio 1975)
Cenni
Storici - Consiglio di Amministrazione
- Statuto del 1975
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